Ermete Relacci

Lupi + Realacci = Lupacci.

Per chi avesse ancora dei dubbi, Paolo Berdini ci propone questo confronto puntuale fra il testo della legge Lupi (2008) e quello presentato due mesi fa a firma Realacci ed altri.

Dalla legge Lupi alla legge Lupacci

di Paolo Berdini

La legge Lupi fu presentata il 29 aprile 2008 parla di “Principi fondamentali per il governo del territorio”. La legge Realacci è stata presentata il 15 marzo 2013 e contiene “Norme per il contenimento dell’uso del suolo e la rigenerazione urbana”.

La seconda, dal titolo della rubrica e dalla biografia del presentatore, sembrerebbe trattare temi differenti dalla famigerata Lupi. Invece no. Identici sono i pilastri culturali (diritti edificatori; incrementalità e premialità; perequazione). Identici sono gli obiettivo di distruggere definitivamente la concezione pubblica della pianificazione urbanistica. Addirittura, la legge Realacci peggiora il quadro normativo della Lupi. Se questa infatti citava ampiamente il concetto di diritto edificatorio (come noto inesistente nella legislazione italiana) il progetto di legge Realacci lo stabilisce solennemente, dedicandogli un apposito articolo, il 7.

Tra la presentazione delle due leggi sono passati cinque anni, In questo periodo di tempo è emerso in tutta la sua chiarezza il fallimento della concezione privatistica e derogatoria dell’urbanistica italiana. Deroga su deroga si è costruito dovunque anche in spregio dei vincoli paesaggistici mentre tutte le amministrazioni comunali si sono indebitate oltre misura, rischiando in molti casi il fallimento. Nonostante questo evidente fallimento, Realacci ripresenta a distanza di cinque anni gli stessi strumenti che hanno portato al collasso le città italiane. Di seguito riportiamo le formulazioni esattamente identiche contenute nei due provvedimenti legislativi (in corsivo la Lupi e in neretto la Realacci) a dimostrazione che sono state scritte dalla stessa mano. C’è dunque un evidente sintonia tra il Pd (o una parte di esso) e il Pdl: l’obiettivo è sempre lo stesso, quello di cancellare il governo pubblico del territorio.

DIRITTI EDIFICATORI E LORO COMMERCIABILITÀ

Art. 9, comma 3. La perequazione si realizza con l’attribuzione di diritti edificatori alle proprietà immobiliari ricomprese in determinati ambiti territoriali, in percentuale dell’estensione o del valore di esse e indipendentemente dalla specifica destinazione d’uso. I diritti edificatori sono trasferibili e liberamente commerciabili negli ambiti territoriali e tra di essi.

Art. 7, comma 1. I diritti edificatori di cui all’articolo 2643, numero 2-bis) del codice civile, generati dalla perequazione urbanistica, dalle compensazioni o dalle incentivazioni previste negli strumenti urbanistici dei comuni, afferiscono a proprietà immobiliari catastalmente individuate. Essi possono essere oggetto di libero trasferimento fra le proprietà immobiliari.

INCREMENTALITA’ E PREMIALITÀ DEI DIRITTI EDIFICATORI

Art. 9, comma 4. Anche allo scopo di favorire il rinnovo urbano e la prevenzione di rischi naturali e tecnologici, le regioni possono prevedere incentivi consistenti nella incrementabilità dei diritti edificatori già attribuiti dai piani urbanistici vigenti.

Art. 6, comma 4. Possono essere previste ulteriori forme di compensazione e l’attribuzione di premialità con il trasferimento di edificabilità per gli interventi di rigenerazione urbana (…..)

Art. 3, comma 3. Per favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana i comuni possono (…) prevedere, in base alle leggi regionali, compensazioni e incentivazioni attraverso l’attribuzione di diritti edificatori alle proprietà immobiliari pubbliche e private.

PEREQUAZIONE URBANISTICA

Art. 9, comma 2. Il piano urbanistico può essere attuato anche con sistemi perequativi e compensativi secondo criteri e modalità stabilite dalla regioni

Art. 4, comma 1. Gli strumenti urbanistici possono perseguire la perequazione urbanistica, ovvero il pari trattamento delle proprietà di beni immobili che si trovano in analoghe condizioni di fatto e di diritto, da realizzare attraverso l’equa distribuzione, tra le proprietà immobiliari, dei diritti edificatori che essi attribuiscono e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, compresa la cessione gratuita delle aree necessarie all’attuazione degli obiettivi del piano.

ACQUISIZIONE DELLE AREE PER PUBBLICI SERVIZI

Art. 9, comma 5. Nella ipotesi di vincoli di destinazione pubblica, anche sopravvenuti, su terreni non ricompresi negli ambiti oggetto di attuazione perequativa, in alternativa all’indennizzo monetario previsto per la procedura di espropriazione, il proprietario interessato può chiedere il trasferimento dei diritti edificatori di pertinenza dell’area su altra area di sua disponibilità, la permuta dell’area con area di proprietà dell’ente di pianificazione, con gli eventuali conguagli, ovvero la realizzazione diretta degli interventi di interesse pubblico o generale previa stipula di convenzione con l’amministrazione per la gestione dei servizi.

Art. 6, comma 1. Gli strumenti urbanistici possono definire misure volte a compensare i proprietari di beni immobili che il comune intende acquisire gratuitamente per la realizzazione delle dotazioni territoriali e per gli interventi di edilizia residenziale sociale, a incentivare i proprietari di manufatti da trasformare, recuperare o demolire in attuazione delle loro previsioni. Tali misure consistono nell’attribuzione alle aree interessate di quote di edificabilità da utilizzare in loco secondo le disposizioni degli strumenti urbanistici, ovvero da trasferire in altre aree edificabili, previo accordo per la cessione delle aree stesse al comune.

PEREQUAZIONE INTERCOMUNALE

Art. 9, comma 7. Le leggi regionali disciplinano forme di perequazione intercomunale, quali modalità di compensazione e riequilibrio delle differenti opportunità riconosciute alle diverse realtà locali e degli oneri ambientali su queste gravanti.

Art. 4, comma 4 La perequazione territoriale è la modalità con la quale sono istituiti le politiche e gli interventi di interesse sovra comunale al fine di garantire un’equa ripartizione tra i vari comuni interessati dei vantaggi e degli oneri che essi comportano.

DOTAZIONI TERRITORIALI

Art. 7, comma 1. Nei piani urbanistici deve essere garantita la dotazione necessaria di attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche attraverso la prestazione concreta del servizio non connessa ad aree e ad immobili. L’entità dell’offerta di servizi è misurata in base a criteri prestazionali, con l’obiettivo di garantire comunque il livello minimo anche con il concorso dei soggetti privati.

Art. 4, comma 3. Le aree cedute gratuitamente attraverso al perequazione urbanistica sono destinate all’attuazione degli standard urbanistici e delle dotazioni territoriali definiti dalle leggi regionali, nonché dalla realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

Questo è lo stato delle cose. Un accordo scellerato alle spalle degli interessi comuni. Un patto scellerato che può contare oggi, a differenza di cinque anni fa, della promozione a ministro delle infrastrutture di Maurizio Lupi e della presenza come viceministro del medesimo ministero di De Luca, noto amico del cemento. Una ragione in più per formulare una proposta legislativa sul blocco del consumo di suolo culturalmente alternativa, sperando che anche all’interno di Legambiente vengano fuori i dissensi verso la legge Realacci.

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