Quale destino per i capannoni abbandonati?

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La giunta della regione autonoma Friuli Venezia Giulia pochi giorni fa ha approvato un disegno di legge che, tra le altre, affronta per la prima volta la tematica delle aree e degli insediamenti a carattere produttivo industriale e commerciale le cui attività cessano, magari per trasferire le stesse attività altrove o all’estero lasciando sul lastrico centinaia di famiglie. la finalità del meccanismo normativo proposto è quella di impedire che le aree e gli immobili possano essere oggetto di valorizzazioni fondiarie e immobiliari mediante la loro trasformazione urbanistica verso funzioni assai più remunerative. è la prima volta che una regione affronta questo tema con l’obiettivo di bloccare speculazioni immobiliari e rendite fondiarie facili.
Si tratta di una scelta coraggiosa e di grande valenza politica, pienamente in linea con il dettato della nostra Costituzione laddove pone precisi limiti all’iniziativa economica privata (art. 41) e alla proprietà privata (art. 42). ecco il testo del disegno di legge nella parte di interesse:

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia – 17 – XI Legislatura – Atti consiliari

DISEGNO DI LEGGE N. 24
Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.
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Art. 37. Riutilizzo aree dimesse.
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina il riutilizzo di aree con destinazione urbanistica produttiva e commerciale nel rispetto dei principi di tutela e valorizzazione del territorio, in attuazione dell’articolo 4, primo comma, numero 12), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, nel rispetto della Costituzione, in particolare degli articoli 41 e 117, e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
2. La tutela e la valorizzazione del territorio, considerato come bene finito e irriproducibile, è assicurata attraverso la riduzione del consumo del suolo, nonché la bonifica e il riutilizzo di aree già urbanizzate a fini produttivi e commerciali a significativo impatto territoriale, nelle quali le attività ammesse dagli strumenti urbanistici non sono più esercitate per gli scopi corrispondenti alla zonizzazione urbanistica.

Art. 38. Riutilizzo delle aree produttive e commerciali.
1. Le aree classificate dallo strumento di pianificazione generale regionale vigente zona omogenea D2 (zone industriali di interesse comprensoriale e comunale), D3 (zona per insediamenti industriali e artigianali singoli) e HC (zona per centri commerciali al dettaglio e per grande distribuzione) assumono obbligatoriamente la classificazione di zona E (zona destinata a usi agricoli e forestali) qualora le attività produttive o commerciali in esse collocate non vengano esercitate con continuità per un periodo di sei mesi. Le stesse aree sono assoggettate, in ossequio ai principi di precauzione e di “chi inquina paga”, alle procedure di cui al Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), con obbligo delle attività di caratterizzazione ai fini dell’accertamento di situazioni di potenziale rischio ambientale, nonché della bonifica di siti contaminati, mediante la predisposizione eattuazione di un progetto di rinaturalizzazione delle aree e del ripristino delle condizioni idrauliche e geo-morfologiche antecedenti l’impiego delle stesse.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano qualora gli edifici e i manufatti insistenti all’interno delle aree siano di proprietà del soggetto che ivi esercitava l’attività produttiva o commerciale e abbiano una superficie coperta superiore a metri quadrati mille nonché una proiezione al suolo superiore a metri quadrati duecento.

Art. 39. Funzioni della Regione e dei Comuni.
1. La Regione, accertato anche su iniziativa di terzi, che gli edifici o i manufatti insistenti sulle aree non sono più utilizzati per le finalità previste dalla zonizzazione dello strumento urbanistico, notifica senza indugio alla proprietà, al gestore o ad altro soggetto obbligato, nonché al Comune sul cui territorio si trova l’area interessata la data dalla quale decorre il termine di cui all’articolo 38, comma 1.
2. Decorso il periodo di sei mesi senza che sia stata ripresa con continuità l’attività produttiva o commerciale, è sospesa per il periodo di tre anni ogni determinazione comunale sulle domande di rilascio dei titoli abilitativi edilizi che siano in contrasto con le previsioni azzonizative della zona E.
3. Il Comune adegua il proprio strumento di pianificazione generale, territoriale e urbanistica alle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 1, primo periodo, entro i successivi centoventi giorni.
4. La Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sul Comune, nel caso in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell’esercizio delle funzioni pianificatorie rese obbligatorie in forza della presente legge.
5. Ai fini di cui al comma 4 la Giunta regionale assegna all’ente inadempiente, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d’urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito il Comune interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.

Art. 40. Adempimenti dei soggetti obbligati.
1. La proprietà, il gestore o il soggetto comunque obbligato dalla legge, predispone per le aree assoggettate alla procedura di cui all’articolo 38, comma 1, secondo periodo, in relazione ai rispettivi obblighi di legge, il progetto di rinaturalizzazione e lo sottopone all’approvazione della Regione entro nove mesi dalla data di cessazione dell’uso dell’area per le finalità azzonizzative di PRGC, accertata ai sensi dell’articolo 39, comma 1.
2. Il progetto di rinaturalizzazione è assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale; gli interventi di rinaturalizzazione devono concludersi entro trentasei mesi dalla data di approvazione del progetto da parte della Regione.
3. La Regione ha la facoltà di sostituirsi al soggetto obbligato nella fase di predisposizione eattuazione del progetto di rinaturalizzazione quando accerti l’inerzia del soggetto obbligato, con diritto di rivalsa per gli oneri sostenuti.
4. La Regione al termine dei lavori accerta la regolare esecuzione del progetto anche ai fini liberatori del soggetto obbligato.

Art. 41. Accordi di programma.
1. In alternativa al disposto degli articoli dal 37 al 40 della presente legge, e ferma restando la responsabilità dell’autore della contaminazione, entro il termine di sei mesi di cui all’articolo 38, comma 1, l’Amministrazione regionale e il Comune territorialmente interessato possono stipulare accordi di programma con soggetti interessati ad attuare progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo in siti inquinati, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti e preservare le aree non contaminate.

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