In Val di Cornia il diritto di accesso agli atti è carta straccia

PastedGraphic-2Recentemente il Comitato per Campiglia, ha richiesto di prendere visione di documenti nei Comuni di Campiglia Marittima, San Vincenzo e Piombino.

A Campiglia è stata richiesta copia delle numerose Convenzioni firmate tra Comune e Lottizzatori degli edifici davanti alla Stazione (tutti atti pubblici), nonché di un disegno relativo al progetto esterno della stazione (progetto pubblico).

A San Vincenzo è stato richiesto di vedere il progetto dei parcheggi e viabilità (pubblici) da realizzare con gli oneri incassati dal Park Albatros e il primo progetto approvato nella Tenuta di Rimigliano.

A Piombino è stato chiesto di prendere visione della progetto della R.T.A. di Salivoli e il relativo certificato di agibilità.

Le motivazioni dichiarate dal Comitato nelle richieste sono state di Studio dei fenomeni di trasformazione del territorio e di Studio sulle RTA in Val di Cornia, in conformità agli scopi dello Statuto del Comitato che è stato allegato alle richieste.

Per tutte le richieste è stato formulato un parere negativo, in tutto o in parte, o dilazionatorio.

Campiglia, ha motivato il diniego dicendo che per le avere le copie occorre avere un “interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”, dimenticando che i documenti li aveva già forniti per consultazione al Comitato stesso poche settimane prima.

San Vincenzo ha motivato il diniego dichiarando che occorre prima dimostrare di avere “un interesse Diretto, Concreto e Attuale” in generale, e in particolare per il Park Albatros ha dichiarato che questo ha dato parere negativo (in merito ad opere pubbliche) perché il Comitato si deve interessare di Campiglia e non di San Vincenzo.

Piombino ha dichiarato l’accessibilità al progetto di Lottizzazione e Convenzione della RTA, ma non al certificato di agibilità perché non si può accedere ad atti depositati in Comune se non soggetti a pubblicazione e occorre “dimostrare la titolarità di un interesse giuridicamente protetto”.

Il comma 2 dell’art. 22 della legge 241/1990 modificato dall’art. 10 comma 1 della legge 69/2009 recita: L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. Inoltre il comma 3 della L. 241/90 recita : Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.(non è il nostro caso).Infine all’art. 22 della Legge 241/90 viene specificato che l’accesso è consentito per tutti i documenti amministrativi intendendo per questi: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Alla luce delle risposte date, è evidente la volontà dei Comuni della Val di Cornia interpellati, di rendere inaccessibili i documenti amministrativi impedendo la partecipazione, l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa per tutti i cittadini che evidentemente devono essere governati all’insaputa di tutto.

Questo fenomeno è inaccettabile in un paese che si dice democratico, ma purtroppo non meraviglia più di tanto alla luce del comunicato del M5S Campiglia-Venturina pubblicato su Corriere Etrusco. Questo rivela infatti che al 2-10-2013, nella classifica dei siti di tutti gli Enti Locali italiani redatta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per misurare la trasparenza dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni riguardo informazioni, consulenti, assenteismo, documenti di bilancio, pagamenti, servizi erogati, performance, società partecipate ecc., Campiglia Marittima si attesta all’ultimo posto non rispettando nessuno dei 65 indicatori da rispettare, e, aggiungiamo noi, con Campiglia, alla fine di questa classifica in buona compagnia di Campiglia troviamo proprio San Vincenzo e Piombino.

Questa situazione è già stata denunciata alla Presidenza della Regione Toscana e al Garante Regionale della Comunicazione perché, alla luce della stessa legge regionale 9/2013, si provveda ad eliminare queste limitazioni improprie al diritto di accesso.

Nel caso poi che i Comuni interpellati rifiutassero di fornire quanto richiesto, il Comitato per Campiglia provvederà ad informare la Magistratura.

Campiglia Marittima 24-10-2013

Rassegna Stampa

10 – 19 febbraio 2013

fotovoltaicoNuovi interventi sui temi della “piattaforma toscana”

La geotermia sull’Amiata continua a far discutere

L’attività di comitati e associazioni

 Le inchieste in corso (solo una selezione)

SEGNALAZIONI (Rete delle Reti)

 

Rimigliano

Tenuta di Rimigliano: la “prova del nove” per l’urbanistica toscana.

Ricorso avverso il progetto turistico edilizio nella Tenuta di Rimigliano senza le valutazioni di impatto ambientale.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha inoltrato uno specifico ricorso (14 febbraio 2013) avverso le prime istanze di permesso di costruire le prime otto residenze mediante ristrutturazione e modifiche del Podere Le Chiusacce, facente parte della Tenuta di Rimigliano e dell’ampio unico progetto immobiliare della Rimigliano s.r.l. rientrante nella variante urbanistica che interessa la storica Tenuta di Rimigliano, (“variante al regolamento urbanistico per il sottosistema della pianura costiera – Tenuta di Rimigliano”) in un contesto ambientale-paesaggistico di rara suggestione, in Comune di San Vincenzo (LI).

Nelle scorse settimane – secondo segnalazioni pervenute dai combattivi Soci toscani del GrIG e dal Comitato per Campiglia – sarebbero state presentate, infatti, le prime richieste per costruire senza che fossero svolte preventivamente le vincolanti procedure di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), come già reso noto dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, e di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), che devono riguardare l’intero progetto e non singole parti.

Interessati la Commissione europea, il Ministero dell’ambiente (Ministro, Direzione generale valutazioni ambientali), il Ministero per i beni e attività culturali (Ministro, Direzione regionale, Soprintendenza per i beni ambientali di Pisa), la Regione Toscana(Presidenza, Assessorato all’urbanistica, Direzione generale politiche del territorio), la Provincia di Livorno, il Comune di San Vincenzo, il Corpo forestale dello Stato, i Carabinieri del N.O.E. di Grosseto e, per informazione preventiva, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno.

Si ricorda che nel periodo marzo-aprile 2012 si era tenuto il procedimento davanti alla Conferenza paritetica interistituzionale fra Comune, Regione Toscana e Provincia di Livorno, conclusosi con il prescritto parere di competenza (artt. 24-26 della legge regionale Toscana n. 1/2005) in base al quale il Comune di San Vincenzo è stato invitato ad apportare modifiche della variante urbanistica approvata definitivamente con deliberazione Consiglio comunale n. 83 del 3 ottobre 2011.

In precedenza sono stati inoltrati da parte del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus altri tre ricorsi (27 luglio 2011 , 11 novembre 2011e 16 gennaio 2012), che avevano portato a varie prese di posizioni formali da parte di amministrazioni pubbliche.

In particolare, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana – l’organo del Ministero per i beni e attività culturali che coordina gli Uffici ministeriali periferici toscani – aveva comunicato (nota prot. n. 18823 del 30 novembre 2011) di aver chiesto alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Pisa di svolgere i necessari accertamenti e, soprattutto, di aver fatto constatare al Comune di San Vincenzo che “non risulta l’attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica necessaria per porre in essere la variante al Regolamento Urbanistico” riguardante la Tenuta di Rimigliano.

Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana, rispondendo (e-mail del 7 novembre 2011) al precedente ricorso ecologista, aveva assicurato “grande scrupolo” nell’esame della documentazione del caso che deve pervenire dal Comune e nella valutazione dell’eventuale presenza degli “estremi per adire alla conferenza paritetica interistituzionale”, prevista dalla legge regionale Toscana n. 1/2005 e s.m.i. qualora vi siano contrasti fra atti di pianificazione regionali e comunali. Convocazione puntualmente avveratasi.

Desta notevole stupore il mancato coinvolgimento delle strutture toscane del Ministero per i beni e attività culturali nella necessaria procedura di V.A.S. fin dai primi momenti, quali “soggetti competenti in materia ambientale”, trattandosi di un’area tutelata con il vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

Anche dalle “osservazioni” inoltrate (marzo 2011) dalla Regione Toscana (art. 17 della legge regionale n. 1/2005), in merito alla variante urbanistica in argomento si evince con chiarezza l’assenza di una corretta, preventiva e vincolante procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.).

La V.A.S., prevista dalla direttiva n. 2001/42/CE, interessa piani e programmi aventi effetti sensibili diretti ed indiretti sull’ambiente e le varie componenti ambientali (artt. 12 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.), mentre la Regione Toscana vi ha dato attuazione con la legge regionale n. 10/2010. La conclusione del procedimento di V.A.S. è precedente e vincolante all’approvazione definitiva ed all’efficacia dei piani e programmi ad essa assoggettati. Fondamentale è la fase dellaconsultazione del pubblico con le specifiche modalità previste dalla legge. Si ricorda, inoltre, che “la VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge” (art. 11, comma 5°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.).

Ancora più evidente il vizio di legittimità di eventuali autorizzazioni senza il preventivo assoggettamento dell’intero progetto immobiliare alla procedura di verifica preventiva (direttiva n. 2011/92/UE, decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.), finalizzata a verificare gli impatti sull’ambiente.

La Toscana ha goduto negli ultimi decenni d’una fama – meritata – di rilevanti capacità di buon governo del territorio. Capacità frutto di pratiche e di equilibri secolari, ammirati in tutto il mondo.

Gli ultimi anni, però, han portato anche qui avidità, cemento, mattoni. E si rischia di perdere ambienti, identità e atmosfere che attirano milioni di turisti ogni anno.

Il Governatore della Toscana sa bene – come tutti noi – che la vicenda della Tenuta di Rimigliano è proprio una specie di prova del nove per comprendere dove sta andando il buon governo del territorio toscano.

La Tenuta di Rimigliano, a parere del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus (da tempo impegnato per la sua difesa) sta bene così com’è, senza altro cemento.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

Rassegna Stampa

1 – 9 febbraio 2013

Le conseguenze dell’inchiesta sul tunnel della TAV

Tav - Dentro la stazione Foster

L’attuazione del Piano Strutturale di Firenze: Polemica tra “L’Altra città” e l’assessore all’urbanistica

Autostrada Tirrenica: dopo la pubblicazione del progetto definitivo partono i ricorsi

L’attività dei comitati

La rassegna stampa dell’Assemblea dei comitati è già stata pubblicata nello Speciale 3 febbraio

SEGNALAZIONIsoilsealing